Ubriaco 3.0: fugge dopo l’incidente ma viene fermato

Continuano purtroppo gli incidenti con fuga i cui autori continuano ad essere “pizzicati”: ricordiamo che in caso di incidente stradale è obbligatorio fermarsi, prestare soccorso se ci sono feriti e fornire i dati utili ai fini assicurativi alla controparte.

Qualche sera fa, erano passate le 23 quando una Renault Megane Scenic salendo la via del Rivo ometteva di dare precedenza scontrandosi con un Nissan Patrol proveniente da destra (via S. Giacomo in Monte). Il conducente della Renault si allontanava dal luogo del sinistro nel tentativo di far perdere le proprie tracce ma il conducente dell’altro veicolo, seppur con la parte anteriore danneggiata, lo seguiva riuscendo a fermarlo in via Gramsci, nella zona di Ponziana.

Gli operatori della Polizia Locale arrivati immediatamente sul posto notavano che il conducente della Renault era in evidente stato di ebbrezza; l’uomo una volta identificato S. V. le sue iniziali di 31 anni veniva sottoposto ai controlli con un pretest e con l’etilometro che davano esito positivo con valori di3,24 g/l1: sei volte il minimo consentito!

Come in tutti questi casi, le conseguenze sono gravi: un processo penale con spese annesse, ritiro della patente finalizzata alla revoca successiva, sequestro e successiva confisca del veicolo2. Oltre alla guida in stato d’ebbrezza all’uomo sono stati notificati verbali per mancata precedenza3 e per non essersi fermato sul luogo dell’incidente e non aver lasciato i propri dati alle controparte4.

 

1Art. 186 del Codice della Strada: guida sotto l’influenza dell’alcool: il tasso minimo di legge è 0,5 g/l.

2Art. 186 c2bis del Codice della Strada: Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un  incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente  articolo  e  al comma 3 dell’articolo 186-bis sono  raddoppiate  ed  e’  disposto  il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.  Qualora  per  il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a  1,5  grammi per litro (g/1), fatto salvo  quanto  previsto  dal  quinto  e  sesto periodo della lettera c)  del  comma  2  del  presente  articolo,  la patente di guida e’ sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del  titolo  VI.  E’  fatta  salva  in   ogni   caso   l’applicazione dell’articolo 222

3Art. 145 del Codice della Strada: mancata precedenza

4Art 189 Codice della Strada: Comportamento in caso di incidente