Pattuglioni notturni della Polizia Locale per garantire la sicurezza sulle strade

Controlli notturni e sicurezza stradale.

La Polizia Locale continua a disporre sul campo i “pattuglioni”, controlli speciali nei fine settimana, per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Sabato scorso le pattuglie si sono sistemate in via Costalunga all’altezza di via della Pace (una strada larga ma insidiosa sulla quale più d’uno tende a pigiare sull’acceleratore). La Polizia Locale ha utilizzato per i controlli, un furgone d’ordinanza una macchina e 3 moto: 49 veicoli fermati, 29 automobili e 20 moto: tra i conducenti, 36 uomini e 13 donne.

15 le sanzioni e, tra queste, ben 4 per di guida in stato di ebbrezza. Il più grave di tutti un motociclista 44enne con un tasso alcolico di 2,41 g/l, quasi 5 volte il massimo1 consentito: l’alterazione gli ha causato anche una denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale2. Pesanti anche i 2,20 g/l di un altro centauro, maschio del ’68, o del conducente di un veicolo (65 anni) con 1,65 g/l. Per tutti e tre un processo3 con spese legali, sospensione della patente, decurtazione dei punti e il sequestro del veicolo ai fini della confisca. Il quarto sanzionato aveva dei valori superiori al minimo ma sotto lo 0,8: in questo caso la violazione è amministrativa e non penale4.

Tra le altre sanzioni segnaliamo 4 per mancata revisione periodica del mezzo5, 2 per eccesso di velocità sul limite di 50 km/h (velocità superiore ai 60 km/h ma sotto i 90)6, una patente scaduta7 e una mancata assicurazione8.

Tutte violazioni gravi perché strettamente connesse con la sicurezza stradale, un tema caro alla Polizia Locale.

NOTE

1 ricordiamo che il tasso minimo di legge è 0,5 g/l

2 Codice Penale, art. 337

3Codice della Strada, art. 186 comma 2 lettere b e c: “b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”

4 Codice della Strada, art. 186, comma 2a: sanzione amministrativa da 531euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente

5 Codice della Strada, art. 80: sanzione da 338 euro

6 Codice della Strada art. 142 comma 8: sanzione da 169 euro e 2 punti in meno sulla patente

7 Codice della Strada, art. 126 comma 11: sanzione da 155 euro e ritiro della patente

8 Codice della Strada, art. 193: sanzione da 848 euro e sequestro amministrativo del mezzo