Dà in escandescenze sull’autobus e sputa all’autista: intervento risolutivo della Polizia Locale

P.D. 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, si trovava l’altra sera sull’autobus n°20, la linea che collega Trieste a Muggia. Erano circa le 7; a quell’ora il mezzo, diretto nel vicino Comune, è piuttosto affollato.

Ad un certo punto e senza alcun motivo plausibile, l’uomo decide di prendersela con l’autista, concentrato sulla guida: urla, insulti di ogni genere, pugni e calci contro il vetro della cabina per farlo uscire.

Il conducente prova a calmarlo ma per tutta risposta si prende una raffica di sputi in faccia. Non c’è altro da fare che fermare il mezzo (in largo Barriera) ed aspettare le forze dell’ordine.

La pattuglia del 5° Distretto di Polizia Locale arriva quasi subito e trova P.D. poco distante dall’autobus, ancora molto agitato e per nulla intenzionato a dare le proprie generalità agli Agenti: per evitare che la situazione scappi di mano una volta in più, gli operatori richiedono l’ausilio di un’altra pattuglia per accompagnarlo agli uffici di Polizia Giudiziaria, identificarlo e procedere con le pratiche di rito.

Il “colpo di testa” gli è costato una denuncia all’Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio1 e rifiuto di declinare le generalità2 (senza contare che anche il conducente potrebbe denunciarlo e chiedere un risarcimento per il danno patito).

Grazie alla presenza capillare sul territorio e la preparazione ad affrontare crisi di questo genere, la Polizia Locale ha risolto la situazione in tempi rapidi e senza conseguenze peggiori.

1 Codice Penale, art. 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge (331 s., 337 s., 431 ss.), cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico (358) o di un servizio di pubblica necessità (359) è punito con la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2 Codice Penale, art. 651 Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale (357) nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.