Ubriaco, perde il pneumatico in strada per Opicina e si ferma in via Udine

A bordo della sua Volvo con un tasso alcolico molto elevato, perde il pneumatico ma continua a marciare per chilometri fino ad incagliarsi in uno scooter in sosta.

È successo l’altro ieri, sono da poco passate le 21: qualcuno chiama la Sala Operativa e, in brevissimo tempo, la pattuglia notturna della Polizia Locale arriva in via Udine dopo via Sant’Anastasio in direzione Roiano: la Volvo, con il suo proprietario alla guida, è ferma in seconda fila; tra il paraurti e la ruota posteriore destra – priva di pneumatico – si è incastrato uno scooter Aprilia 150 in sosta regolare, probabile conseguenza di una manovra confusa del conducente. Nei paraggi, nessuna traccia del pneumatico.

Il comportamento dell’uomo non lascia margini a dubbi ma l’etilometro dà la misura della quantità di alcol assunto: nelle due rilevazioni di legge, i picchi raggiunti sono rispettivamente di 2,23 e 2,25 g/l, oltre il quadruplo del tasso consentito (0,5 g/l).

La pattuglia poi, con grande pazienza ed intuito (l’uomo si esprimeva in modo confuso e ricordava poco), si fa raccontare il percorso che lo aveva portato in via Udine, per consentire ai colleghi dell’altra pattuglia di rintracciare il pezzo mancante, potenziale pericolo per la circolazione. Il pneumatico è stato ritrovato così in strada Nuova per Opicina, a circa 5 km di distanza dalla fine corsa.

Come succede in tutti i casi di comportamenti gravi alla guida, pesantissime le conseguenze per l’uomo: processo penale, spese legali, sequestro del veicolo (che verrà confiscato) e revoca della patente di guida1.

Un suggerimento per la sicurezza di tutti: evitate di eccedere con l’alcol e, comunque, se avete bevuto alcolici, non guidate, lasciate la macchina ferma e chiamate un taxi. Vi risparmierà un sacco di guai.

1 Codice della Strada, articolo 186 comma 2 lettera C e comma 2 bis: 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: (…) C) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter. 2-bis) Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222”