Piaga della guida in stato di ebbrezza: alle 9.30 già ubriaco alla guida la PL lo ferma

Nonostante gli anni di campagne di sensibilizzazione, controlli su strada e inasprimento delle pene, qualcuno ritiene ancora che guidare ubriachi non sia un comportamento pericoloso; o meglio, riconosce il rischio in generale ma non riferito a sé stesso.

L’altra mattina una pattuglia della Polizia Locale grazie alla segnalazione di un cittadino è riuscita a individuare e poi fermare in viale Campi Elisi all’altezza del civico 58 il conducente di un autocarro Suzuki che guidava in evidente stato di ebbrezza; l’uomo una volta identificato S.O le sue iniziali veniva sottoposto ai controlli con un pretest e con l’etilometro che davano esito positivo con valori di 2,57 e 2,76 g/l1: un tasso alcolico decisamente pesante… ben oltre cinque volte il limite consentito!!!

Ricordiamo che guidare sotto l’effetto dell’alcol è un reato penale che comporta spese processuali e legali, pesanti ammende, sospensione della patente e decurtazione dei punti e può portare anche al sequestro e la confisca del veicolo.

Ma ne vale davvero la pena?

1Art. 186 del Codice della Strada: guida sotto l’influenza dell’alcool. Ricordiamo che il tasso minimo di legge è 0,5 g/l. Codice della Strada, art. 186 comma 2 lettere b e c: “b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”