Il Regolamento di polizia urbana entra nel vivo: le sanzioni

Il Regolamento di polizia urbana, che dopo 91 anni ha sostituito quello vecchio, è entrato in vigore appena domenica scorsa (2 aprile) e subito si è dimostrato un valido strumento per combattere il degrado cittadino.

In 4 giorni sono già state comminate 27 sanzioni: 15 per accattonaggio in zone vietate(1) (in un caso è stato proceduto anche al sequestro delle monete frutto della questua); 11 ai c.d. parcheggiatori abusivi – con sequestro di libricini e cianfrusaglie –(2) ed uno perché chiedeva la carità ostentando piaghe e deformita(3).

L’attività di controllo non si ferma ovviamente al Regolamento ma implica comunque l’identificazione della persona, la verifica dei documenti di soggiorno, in caso di cittadino straniero non comunitario, e tutti gli accertamenti necessari. A conferma di quanto appena detto, si registrano ulteriori 5 sanzioni per violazioni diverse: una per vendita di giocattoli senza il marchio CE(4); due per vendita ambulante senza licenza(5) (in entrambi i casi la merce è stata sequestrata); una per vendita in zona vietata, anche se con licenza(6); una infine a una donna che dormiva sull’erba in piazza Libertà(7).

 

 

1) Regolamento di Polizia Urbana, articolo 9 lettera q: “su tutto il territorio comunale l’accattonaggio molesto intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità insistenti o petulanti o minacciose o tale da creare intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale. E’ in ogni caso vietato l’accattonaggio: alle intersezioni stradali; nelle aree adibite a parcheggio; nelle aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore architettonico, la stazione ferroviaria, le scuole, gli ospedali, le case di cura, i distretti sanitari e comunque le strutture sociosanitarie e sanitarie; all’interno, davanti e in prossimità dei cimiteri; sul lungomare; all’interno e nei pressi delle aree destinate a mercato; effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio. Salvo che il fatto non costituisca reato, è in ogni caso vietata la richiesta di elemosina con minori o animali o ostentando menomazioni fisiche. Le violazioni comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisce il prodotto o il profitto della violazione, come disposto dall’art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della stessa Legge”. La sanzione è di 50 euro.

2) Regolamento di polizia urbana articolo 9, lettera r: ostacolare il parcheggio dei veicoli, indirizzare gli stessi negli stalli di sosta pubblici o privati aperti al pubblico in assenza di adeguato titolo. E’ parimenti vietato indirizzare i veicoli negli stalli, richiedendo una ricompensa in denaro o comunque proponendo l’acquisto di merce anche di scarso valore, collanine, braccialetti, libretti, finalizzata direttamente o indirettamente all’ottenimento di un importo di denaro. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa della merce offerta, come disposto dall’art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della stessa Legge”.La sanzione è di 50 euro.

3) Regolamento di polizia urbana, articolo 9 lettera p: porre in essere comportamenti in luogo pubblico o in vista di esso ed ostentare al pubblico oggetti, nudità, piaghe e ferite, contrari al pubblico decoro o all’igiene”La sanzione è di 300 euro.

4) Decreto L.vo 54/2011 art. 14 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

5) Legge Regionale n°29/2005 sulle attività commerciali

6) Legge Regionale n°29/2005 sulle attività commerciali

7) Regolamento al Verde Pubblico, art. 36