2 controlli distinti di Polizia Locale, un fattore comune: l’ebbrezza alcolica

L’abuso di alcol è un serio problema, può creare dipendenza ed incidere sulla salute.

Spesso le conseguenze dei comportamenti sotto il suo effetto sono pericolose o umilianti; e talvolta fonte di ulteriori problemi legali.

Ecco due esempi di qualche pomeriggio fa.

Una pattuglia del Nucleo Operativo Territoriale (i neo-assunti) ha intercettato in via Rossetti una Yamaha Majesty il cui conducente – un uomo di 54 anni – aveva un tasso alcolico di 2,35 grammi per litro, quasi 5 volte il limite consentito (0,5 g/l): la guida in stato di ebbrezza è punita dal Codice della Strada tanto più severamente quanto più si è bevuto. In questo caso specifico il conducente avrà un processo penale (con spese legali e giudiziarie), pesanti ammende, la sospensione della patente fino a 2 anni e 10 punti in meno; in questo caso, anche il sequestro della moto ai fini della confisca1.

Diverso il secondo episodio, quasi simultaneo all’altro, a due passi da via Giulia: due Ispettori capo del Distretto B hanno notato un uomo di 66 anni – visibilmente ubriaco – che urinava sulla soglia di un condominio in via dei Cunicoli, proprio di fronte alla scuola elementare.

È stato sanzionato per ubriachezza manifesta2 e per aver lordato il suolo3.

1Art. 186 del Codice della Strada comma 2 lettera c: “Chiunque guida in stato di ebbrezza (…) è punito: (…) c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. (…) Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”

 

2 Codice penale art. 688 (depenalizzato: la sanzione è di 102 euro)

3 Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, art. 27 (la sanzione è di 500 euro)